Risarcimento spese mediche private e RC Auto

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Ordinanza n. 16925/2026 della Corte di Cassazione: nelle lesioni stradali la difesa medico-legale (CTP) fa la differenza tra rimborso e rinuncia.

L’analisi pubblicata sul Sole 24 Ore a firma degli avvocati Maurizio Hazan e Andrea Codrino mette a fuoco un tema di grande rilevanza per il mondo assicurativo e per la tutela dei danneggiati: il diritto al risarcimento delle spese sanitarie e protesiche sostenute presso strutture private.

Con l’Ordinanza n. 16925 (depositata il 29 maggio 2026), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio generale di grande civiltà giuridica, tracciando tuttavia una distinzione fondamentale tra la responsabilità civile generale e il comparto della RC Auto.

Nessun obbligo di ricorrere al SSN

La Suprema Corte ha chiarito che, in linea generale, la persona danneggiata che abbia subito lesioni fisiche e necessiti di cure o protesi ad alta tecnologia:

  • non è costretta a rivolgersi alla sanità pubblica per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale futuro;
  • non deve munirsi della prescrizione di un medico del SSN per giustificare la scelta del canale privato;
  • ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti o da sostenere, purché si tratti di prestazioni “necessarie o comunque utili” e ragionevolmente giustificate dalle circostanze del caso concreto.

In questo quadro generale, la scelta della sanità privata è considerata pienamente legittima e risarcibile.

Rc auto: il canale preferenziale del pubblico

Quando il danno deriva da un sinistro stradale, tuttavia, il principio generale incontra un contrappeso normativo.

L’articolo 334 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) prevede infatti che il 10,5% dei premi RC Auto incassati dalle compagnie sia destinato direttamente al Servizio Sanitario Nazionale per finanziare le prestazioni erogate alle vittime della strada.

Per questo motivo, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24289/2017), nell’ambito della RC Auto il ricorso alla sanità pubblica costituisce la via “naturale” e preferenziale.

 L’onere della prova rafforzato per il danneggiato

L’ordinanza della Cassazione del 2026 specifica che la possibilità di ottenere il rimborso di spese mediche private o di protesi ad alta tecnologia in ambito stradale non è affatto esclusa, ma richiede un rigore probatorio più stringente a carico del danneggiato:

  1. La prova della non surrogabilità: il danneggiato deve dimostrare che le cure private erogate non erano concretamente rimpiazzabili da prestazioni equivalenti del SSN, o che l’accesso alla sanità pubblica avrebbe comportato sacrifici apprezzabili (es. tempi di attesa incompatibili con la gravità della patologia o indisponibilità di tecnologie protesiche di pari livello).
  2. L’applicazione dell’Art. 1227 co. 2 C.C.: in mancanza di questa prova, la spesa privata rischia di essere qualificata come “superflua” ed evitabile con l’ordinaria diligenza, con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria da parte del giudice o della compagnia RC Auto.
Il ruolo della Tutela Legale

In questa dinamica processuale si misura il valore fondamentale della Tutela Legale.

Di fronte alle contestazioni dei liquidatori della RC Auto, inclini a negare il rimborso delle fatture private richiamando l’articolo 334 CAP e la copertura del SSN, la partita si gioca sulla forza scientifica della prova medico-legale.

Per ottenere il rimborso di un intervento privato o di una protesi di ultima generazione occorre:

  • ingaggiare Consulenti Tecnici di Parte (CTP) e medici legali per redigere perizie specialistiche idonee a smontare le eccezioni della controparte;
  • sostenere le spese per l’avvocato di fiducia per gestire il contenzioso civile sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

Senza una polizza di Tutela Legale che copra le parcelle dei CTP e dei legali di libera scelta, il danneggiato rischia di dover anticipare migliaia di euro di tasca propria o, peggio, di dover rinunciare alle migliori cure mediche private disponibili sul mercato.

Conclusioni

Risarcire il danno è il compito della RC Auto; garantire al danneggiato le risorse per dimostrare il proprio diritto alle migliori cure è il compito di una copertura di Tutela Legale

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