L’Impatto dell’Azione Diretta: se il paziente cita la Compagnia di assicurazione, chi difende l’onore del Medico?
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Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco (regolamentati dal DM 232/2023), il panorama della responsabilità sanitaria in Italia ha subito una metamorfosi. La novità, che sta ridisegnando le dinamiche dei contenziosi, è l’introduzione dell’Azione Diretta: oggi il paziente che ritiene di aver subito un danno può citare in giudizio direttamente la struttura sanitaria o la sua compagnia di assicurazione, senza dover necessariamente chiamare in causa il medico.
A prima vista, per i professionisti della sanità potrebbe sembrare una rete di protezione. In realtà, si tratta di un equivoco che nasconde rischi per la carriera, il patrimonio e l’onorabilità del medico.
Il quadro normativo
Il decreto ministeriale fissa i requisiti minimi delle polizze che le strutture sanitarie sono tenute a sottoscrivere e introduce l’obbligo di dare visibilità dei sinistri sul sito web, ma non cancella la figura del professionista dal raggio d’azione del contenzioso. L’azione diretta contro la compagnia fa scattare infatti due contrappesi legali:
- Il litisconsorzio necessario (Art. 12, comma 4, L. 24/2017): La legge prevede che il medico debba essere comunque chiamato nel processo civile. La sua presenza è obbligatoria perché la sentenza finale farà stato anche contro di lui, influenzando direttamente la sua storia professionale.
- L’obbligo di rivalsa per Colpa Grave (Art. 9, L. 24/2017): Se la compagnia assicurativa o la struttura pubblica risarciscono il paziente, hanno il diritto (e, nel caso delle strutture pubbliche, l’obbligo è tassativo) di rivalersi sul medico qualora venga ravvisata la colpa grave.
La realtà dei numeri
I dati consolidati dai principali osservatori sul rischio sanitario scattano una fotografia nitida del fenomeno della Malpractice in Italia:
- L’entità del fenomeno: Secondo l’ultimo Osservatorio Nazionale Sinistri di Marsh, in Italia si registrano mediamente oltre 30.000 nuove denunce all’anno per presunti errori medici.
- Il tasso di infondatezza: I dati storici pubblicati nei report annuali di ANIA confermano che circa il 65% – 70% di questi sinistri viene chiuso senza alcun esborso economico, dimostrando che la stragrande maggioranza delle accuse si rivela del tutto infondata alla prova dei fatti.
- La variabile tempo: Nonostante l’infondatezza delle accuse, difendersi richiede tempi lunghissimi. Come rilevato dalle analisi sull’efficienza della giustizia civile del Ministero della Giustizia, un procedimento per responsabilità professionale sanitaria in Italia ha una durata media che oscilla tra i 4 e i 5 anni nei primi gradi di giudizio.
FOCUS: Litisconsorzio Necessario. l’obbligo di presenza che cancella l’effetto “paracadute” dell’Azione Diretta.
L’Azione Diretta introdotta dai decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco ha generato un pericoloso malinteso: l’idea che, potendo il paziente citare direttamente la Compagnia assicurativa o la Struttura sanitaria, il medico rimanga sullo sfondo, protetto e anonimo.
A smantellare questa interpretazione interviene un istituto cardine del diritto processuale civile, espressamente richiamato dall’Articolo 12, comma 4, della Legge 24/2017: il Litisconsorzio Necessario.
Che cos’è e come funziona?
Nel diritto processuale, il litisconsorzio necessario si configura quando una causa non può essere decisa se non in presenza di tutte le parti interessate dal rapporto giuridico in discussione. Nel caso della malpractice sanitaria, la legge stabilisce che il medico debba essere chiamato in causa nel giudizio instaurato dal paziente contro l’assicuratore o la struttura.
Se il paziente non lo cita, è il Giudice stesso a ordinare l’integrazione del contraddittorio, interrompendo il processo finché il medico non viene formalmente inserito come parte in causa.
Le conseguenze per il medico chiamato coattivamente in giudizio
La partecipazione obbligatoria del medico al processo civile comporta alcune conseguenze:
- L’effetto di giudicato: La sentenza finale emessa dal Tribunale civile fa stato contro il medico. Significa che la qualificazione della condotta (colpa lieve o colpa grave) scritta in quella sentenza è definitiva e non più contestabile dal medico in altre sedi.
- L’effetto domino sulla rivalsa: Se la sentenza accerta una condotta caratterizzata da colpa grave, la Struttura pubblica o la Compagnia RC che hanno risarcito il paziente hanno il via libera (e l’obbligo) per procedere alla rivalsa patrimoniale sul medico.
- La tracciabilità professionale: Anche senza un’esposizione economica immediata nel primo processo, il nome del medico entra nei registri ufficiali dei sinistri della struttura (obbligo del D.M. 232/2023), con un impatto sulla sua storia professionale, sulla sua assicurabilità futura e sull’avanzamento di carriera.
Il valore della consulenza per l’Intermediario
Quando un medico obietta che “ormai il paziente se la prende direttamente con l’assicurazione dell’ospedale”, l’intermediario ha il dovere di spiegargli il meccanismo del litisconsorzio.
Essere chiamati in causa in modalità coatta significa dover affrontare un processo. Se il medico non possiede una polizza di Tutela Legale, si troverà di fronte a un bivio: affidarsi al legale della struttura (che farà gli interessi di bilancio dell’azienda) o pagarsi di tasca propria un avvocato per difendere la legittimità della propria firma.
Il conflitto di obiettivi: la logica della transazione economica
Il pericolo dell’azione diretta risiede nel potenziale conflitto di obiettivi tra la Compagnia che gestisce la RC Professionale (o la struttura sanitaria) e il medico stesso.
Di fronte a una richiesta di risarcimento complessa, la compagnia di assicurazione della struttura potrebbe valutare tecnicamente ed economicamente conveniente trovare un accordo transattivo (un accordo economico stragiudiziale) con il paziente per liquidare rapidamente il danno, evitando i costi di gestione e le incertezze di un processo lungo 5 anni.
Per la compagnia è una legittima scelta di bilancio. Per il medico, invece, una transazione economica può tradursi in una macchia sulla propria onorabilità. Liquidare un sinistro equivale spesso, agli occhi dell’opinione pubblica, a un’ammissione implicita di colpa. Inoltre, l’avvenuta transazione spalanca le porte alla successiva azione di rivalsa per colpa grave contro il professionista.
La soluzione: la Tutela Legale Indipendente come presidio di parte
È esattamente in questo spazio che si inserisce la necessità di una polizza di Tutela Legale autonoma.
Mentre la polizza RC protegge il patrimonio del medico in caso di risarcimento, la Tutela Legale difende la sua firma, il suo nome e la sua libertà decisionale. Avere una copertura indipendente significa:
- Libertà di scelta del legale: Il medico non deve affidarsi agli avvocati nominati dalla compagnia RC, ma può nominare un penalista o un civilista specializzato di sua totale fiducia fin dal primo minuto.
- Difesa attiva dell’onorabilità: Permette al medico di opporsi a transazioni ingiustificate e di andare in giudizio per dimostrare la correttezza del proprio operato, con la certezza che la polizza coprirà le spese per i periti di parte, i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e i costi di tribunale.
L’azione diretta sposta il mirino sui grandi patrimoni delle compagnie, ma lascia il professionista vulnerabile nel bene più prezioso che possiede: la sua reputazione medica. In un contesto normativo così severo e in continua evoluzione, la Tutela Legale indipendente non è più una copertura accessoria, ma l’unico vero strumento di auto-difesa a disposizione del professionista della sanità.