Arbitro assicurativo

Ufficio comunicazione Tutela Legale Spa

Nuovo strumento per la risoluzione delle controversie in ambito assicurativo

In data 24/01/2025 è entrato in vigore il regolamento ministeriale che ha introdotto nel nostro ordinamento l’arbitro assicurativo (cd AAS).

Cos’è l’arbitro assicurativo?

Si tratta di un nuovo strumento disegnato a tutela della clientela assicurativa, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra assicurati e imprese assicurative, nonché tra assicurati e intermediari assicurativi.

La funzione dell’arbitro assicurativo è quella di risolvere tali vertenze senza dover ricorrere ad un giudice ordinario, alleggerendo in questo modo il carico di lavoro dei nostri uffici giudiziari.  

L’arbitro assicurativo viene istituito presso IVASS e aderiscono a questa nuova procedura tutte le imprese assicurative italiane e tutti gli intermediari assicurativi italiani in automatico, ossia senza necessità di apposite comunicazioni.

L’arbitro assicurato decide nel merito delle controversie sottoposte, avvalendosi di uno o più collegi formati da cinque membri ciascuno. I componenti dei collegi sono nominati da IVASS.

Come funziona il ricorso all’arbitro assicurativo?

IVASS ha messo a disposizione un sito apposito, https://www.arbitroassicurativo.org/, che sarà operativo a breve e che, per ora, spiega nei dettagli il nuovo processo.

La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere preceduta dalla proposizione di un reclamo all’impresa o all’intermediario. Il ricorso all’arbitro assicurativo può essere promosso direttamente dall’assicurato, senza la necessità di un legale, mediante apposito portale informatico creato ad hoc da IVASS. Il costo di attivazione della procedura è pari a € 20.  

Una volta ricevuto il ricorso, IVASS lo trasmette all’operatore assicurativo interessato, dando così avvio ad uno scambio di memorie e documenti tra le parti.

Sulla base di queste memorie, unitamente alla documentazione allegata alle stesse, il collegio decide a maggioranza entro il termine di novanta giorni, fatta salva la possibilità di formulare proposte conciliative alle parti durante tale periodo.

Cosa succede se viene pronunciata una decisione favorevole all’assicurato e l’operatore assicurativo viene “condannato” dall’arbitro?

L’impresa assicurativa o l’intermediario hanno tempo trenta giorni per adempiere alla decisione sfavorevole. Se l’operatore assicurativo decide di non adempiere, la decisione dell’arbitro non è suscettibile di esecuzione forzata. Questo significa che né l’assicurato né IVASS hanno strumenti per obbligare l’impresa o l’intermediario a dare esecuzione alla decisione.

Viene previsto, invece, un particolare regime di “pubblicità” dell’inadempimento: infatti, verrà data pubblicazione dell’inosservanza sul sito internet dell’arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni e deve altresì essere data pubblicazione dell’inosservanza sulla pagina iniziale del sito internet dell’impresa assicurativa (o dell’intermediario). In altre parole, in caso di inosservanza, vi è per l’operatore assicurativo un rischio concreto di subire un danno di natura reputazionale

In definitiva, possiamo concludere che l’impianto e lo scopo che si prefigge questa nuova procedura sono sicuramente ambiziosi, resta da vedere se nel concreto questa novità avrà successo. 

Quale impatto per le nostre coperture?

I nostri clienti che si trovano coinvolti in una controversia con altra impresa assicurativa possono utilizzare la nostra polizza per ricorrere all’arbitro assicurativo, beneficiando quindi della copertura delle relative spese, oltre a quelle del legale già incaricato. Attenzione a verificare che nella polizza siano comprese le vertenze con altre compagnie assicurative.