Recensioni online e diffamazione: quando la risposta del medico rischia di violare la legge

Ufficio Marketing e Comunicazione Tutela Legale Spa

Nei precedenti articoli abbiamo esaminato come le recenti riforme, dallo scudo penale della Legge n. 26/2026 all’azione diretta prevista dal D.M. 232/2023, abbiano cambiato la gestione del contenzioso in sanità.

Le ipotesi di lite tra medico e paziente, tuttavia, oggi non riguardano più soltanto le aule di tribunale. La prenotazione digitale delle visite e la diffusione di schede informative pubbliche su Google o portali specializzati hanno aperto un fronte di rischio del tutto nuovo: le recensioni negative e denigratorie pubblicate online.

Spesso queste contestazioni non hanno nulla a che fare con la prestazione sanitaria o un errore clinico. Nascono da tempi di attesa ritenuti eccessivi, dal rifiuto di prescrivere farmaci o esami non necessari, oppure da disaccordi sulla terapia o sull’onorario della visita. Di fronte a un giudizio pubblico che mette in discussione la propria professionalità, può capitare che il medico reagisca anche solo per replicare e chiarire i fatti. È proprio in questo momento che si può aprire una vera e propria trappola con rischi di natura giuridica e deontologica.

Il vincolo del segreto professionale e del GDPR

Rispondere a una recensione online espone il professionista al rischio di incorrere in violazioni di legge immediate:

  • Il segreto professionale (art. 622 c.p.): il medico che replica ad un commento pubblicato sul web può indirettamente confermare che l’autore sia un proprio paziente e rivelare dati sensibili che lo riguardano. Ciò concreta una palese violazione del segreto professionale
  • La normativa sui dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR): le informazioni sanitarie rientrano tra i dati particolari (art. 9 GDPR). Citare dettagli clinici, percorsi o prescrizioni terapeutiche anche solo per difendere la propria professionalità costituisce un trattamento illecito, perseguibile con sanzioni amministrative da parte del Garante per la Privacy.
  • La violazione deontologica: gli articoli 10 e 11 del Codice di Deontologia Medica (FNOMCeO) impongono il segreto e il riserbo professionale. L’Ordine dei Medici può aprire un procedimento disciplinare a carico del sanitario che risponde in modo pubblico, a prescindere dal fatto che il paziente abbia scritto cose false.

Replicare direttamente online rischia quindi di trasformare il medico da parte lesa a soggetto sanzionato.

Come tutelarsi: i passaggi corretti

Quando una recensione supera il diritto di critica ed entra nella sfera della diffamazione, la tutela del professionista deve seguire passaggi formali precisi:

  1. La prova informatica: un semplice screenshot non ha valore probatorio in tribunale. Se l’autore cancella il commento, la prova svanisce. Occorre acquisire una copia autentica della pagina web tramite perizia informatico-forense, che ne certifichi data, ora e contenuto.
  2. L’azione penale o civile: con la prova certificata, il medico può sporgere querela per diffamazione aggravata dall’uso del web (art. 595, comma 3, c.p.) o avviare una causa civile per chiedere il risarcimento del danno economico e reputazionale subìto.
  3. La rimozione del contenuto: attraverso formali diffide legali ai gestori delle piattaforme e motori di ricerca (Notice and Takedown) o mediante ricorso al Garante della Privacy, si può ottenere la cancellazione del commento o la sua deindicizzazione.
Cosa copre la Responsabilità Civile e cosa resta fuori

La polizza di Responsabilità Civile professionale ha un unico scopo: tenere indenne il medico dal risarcimento economico richiesto da terzi per danni involontari legati all’attività sanitaria (art. 1917 c.c.).

Di conseguenza, la Responsabilità Civile non interviene:

  • per pagare l’avvocato se l’Ordine apre un procedimento disciplinare nei confronti del medico;
  • per coprire le spese del perito informatico o del legale incaricato di denunciare chi diffama lo studio online;
  • per sostenere i costi delle diffide e dei ricorsi necessari a far rimuovere i contenuti lesivi da Google o dalle piattaforme di settore.

Questi costi restano interamente a carico del medico, a meno che non abbia stipulato anche una polizza di Tutela Legale.

Il ruolo dell’intermediario assicurativo

La gestione del rischio di uno studio medico o di un professionista non riguarda più solo l’errore in corsia o in ambulatorio.

Un commento diffamatorio online o un esposto disciplinare all’Ordine incidono sul lavoro quotidiano con la stessa gravità di una richiesta di risarcimento. Spiegare queste differenze al cliente significa aiutarlo a comprendere che la polizza RC protegge il risarcimento del danno al paziente, mentre la Tutela Legale difende la persona, il suo titolo e la sua serenità professionale.

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